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dell’ISA BG91U relativo al periodo d’imposta 2020, in merito al tema dei “bonus” legati al
raggiungimento di determinati obiettivi, per i quali si chiedeva un trattamento “separato” rispetto
ai ricavi cd. “da congruità” in quanto ritenuti “non ricorrenti”.
In quell’occasione, la scrivente Agenzia aveva chiarito che «[…] si conferma quanto
già evidenziato dall’Associazione in relazione alla natura del bonus quale componente positivo di
reddito strettamente correlato alla gestione caratteristica dell’impresa. Tanto premesso, ai fini
dell’indicazione di tale tipologia di provento nel modello di rilevazione dei dati per l’applicazione
degli ISA, si evidenzia che, come riportato nelle istruzioni alla compilazione […] deve essere
indicato “l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quindi
dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa”, ivi compresi i c.d. “bonus”».
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai fini dell’applicazione
della disciplina del CPB, le Provvigioni di ingresso in parola erogate a favore dei consulenti
finanziari non costituiscono, per questi ultimi, una componente reddituale riconducibile a una delle
fattispecie richiamate nell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 13 del 2024 e,
conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordato
secondo il meccanismo previsto dal successivo comma 2, stante la tassatività di dette fattispecie.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con
la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici
dipendenti.