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in via ''alternativa'' al contributo per la ricostruzione. In tal caso, poiché la ratio della
disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell'offrire una ''compensazione'' in favore
del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione, è necessario che sussista
e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché
questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la citata circolare n. 23/E del 2022 che
richiama la Guida ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%'').
Per tale motivo, dunque, solo con riferimento all'applicazione del citato comma
4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita
rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura ''alternativa'' ai contributi) e,
dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale
ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.
Diversamente, tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi
1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano
solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai
fini dell'applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributi
commissariali.
È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento
con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma
8-ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e
dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi
e la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente
al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ''compensativa'' alla rinuncia ai contributi
prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.