Tanto premesso, al fine di consentire il versamento dell’acconto
dell’imposta in parola, si istituisce il codice tributo di seguito riportato:
• “2703” denominato “Imposta sui servizi digitali - Acconto -
articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e s.m. - articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre
2024, n. 207”.
Per il versamento a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente
“2700”, come di seguito ridenominato:
• “2700” denominato “Imposta sui servizi digitali – Saldo - articolo
1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.
- articolo 1, commi 21 e 22, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”,
dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante
fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del richiamato provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società
designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento,
nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:
- nel campo “CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;
- nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società
designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;
- nel campo “codice identificativo”, il codice “72”.
Si precisa che per il versamento, tramite modello F24, degli eventuali
interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del