Risoluzione Agenzia Entrate n. 53/E del 07.10.2025

RISOLUZIONE N. 53/E

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

Roma, 7 ottobre 2025

OGGETTO: Inversione contabile settore logistica - Versamento, tramite

modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal

committente in nome e per conto del prestatore a seguito

dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della

legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Istituzione codice identificativo

66

L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto

un regime opzionale per il versamento dell’IVA stabilendo, tra l’altro, che “per le

prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono

attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica,

il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta

sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e

per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La

medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli

eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto

periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta

dovuta”.

Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo

6045per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto

(IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito

dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre

2024, n. 207.

Con la presente risoluzione, per consentire la corretta identificazione nel

modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si

istituisce il seguente codice identificativo:

• “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione

contabile IVA logistica”.

Pertanto, in sede di compilazione del modello F24, ferme restando le

indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, nella sezione

Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato,

erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale

del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al

codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo.

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