Risoluzione Agenzia Entrate n. 50/E del 03.10.2025

Divisione Contribuenti

______________

Settore Coordinamento e Programmazione

Ufficio Adempimenti e sanzioni

Risoluzione n. 50

OGGETTO: Restituzione dell’IVA non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633

del 1972)

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’articolo 30-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito

decreto IVA). Ciò con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA

non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via

definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi

in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto

d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza,

recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.

In merito, giova ricordare che larticolo 30-ter del decreto IVA introdotto

dall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017” -

definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.

In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare

«domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il

termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se

successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di

un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,

accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria», prevedendo che, in

2

tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o

prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o

committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa».

In altri termini, come già più volte chiarito dalla prassi (cfr. per tutte, la

risposta ad interpello n. 66, pubblicata l’11 marzo 2024 nell’apposita sezione del

sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), la citata disciplina del rimborso

dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore

la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.

Tale possibilità è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al

cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta

che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un

accertamento definitivo.

Va comunque sottolineato che le norme richiamate sono da leggersi in

combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a

mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia

avvenuto in un contesto di frode fiscale».

Così, per riprendere l’esempio sopra formulato, se, in un contesto di frode,

a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il

rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il

diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto

asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale

scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dellappaltatore

imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

* * *

3

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL VICE DIRETTORE

CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI

Fabio Ignaccolo

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