Provvedimento Agenzia Entrate del 20.10.2025 (390267/2025)

Prot. n. 390267/2025

Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno

sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle

caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il

collegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Aggiornamento delle caratteristiche e delle modalità d’uso del

contrassegno sostitutivo delle marche da bollo

1.1. Il presente provvedimento disciplina le caratteristiche e le modalità

d’uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico, ai sensi

dell’articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo il quale “Con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le

caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,

nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il

collegamento telematico con la stessa Agenzia”.

1.2. Il provvedimento, inoltre, sostituisce integralmente la disciplina dettata

dai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

a) Provvedimento del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 118 del 23 maggio 2005, recante “Approvazione delle caratteristiche

e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da

bollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle

caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il

collegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate”;

b) Provvedimento prot. n. 2556 del 12 gennaio 2015, recante

“Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo delle

marche da bollo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.

2. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento e dei relativi allegati si intende per:

a) centro servizi: la struttura, appartenente al gestore del sistema

informatico, che con modalità telematiche scambia dati con le

emettitrici e cura materialmente la rendicontazione dei contrassegni;

b) contrassegno: la ricevuta rilasciata dagli intermediari convenzionati a

seguito del pagamento;

c) convenzione: l’accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n.

642 del 1972, tra l’Agenzia delle entrate e gli intermediari recante la

disciplina sullo svolgimento del servizio;

d) emettitrice: il terminale in dotazione degli intermediari che, in

collegamento con il centro servizi, consente la stampa dei contrassegni,

la loro trasmissione e rendicontazione;

e) etichetta: il supporto adesivo per la stampa dei contrassegni;

f) gestore del sistema informatico: il soggetto prescelto dalle

associazioni di categoria degli intermediari che governa il sistema

informatico per la gestione del servizio;

g) intermediario convenzionato: il rivenditore di generi di monopolio o

altro soggetto individuato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del d.P.R.

n. 642 del 1972 che, avendo aderito alla convenzione prevista dalla

2

medesima norma, svolge il servizio di riscossione dell’imposta di bollo

e di altri tributi;

h) rendicontazione: la comunicazione da parte del centro servizi

all’Agenzia delle entrate dei dati di ogni singolo contrassegno emesso,

degli eventuali annullamenti e delle ricariche effettuate;

i) ricarica: l’operazione di autorizzazione preventiva all’emissione dei

contrassegni;

j) rullo: la confezione in numero variabile di etichette incollate su un

supporto continuo;

k) sistema informatico: il complesso delle infrastrutture informatiche che

consentono la gestione del servizio di riscossione dei tributi con le

modalità previste dal presente atto e dalla convenzione, nonché il

rilascio e la rendicontazione dei contrassegni;

l) trasmissione dati: il trasferimento dall’emettitrice al centro servizi dei

dati dei contrassegni emessi, degli eventuali annullamenti e delle

ricariche effettuate.

3. Caratteristiche, modalità d’uso del contrassegno e caratteristiche

tecniche del sistema informatico

3.1. Le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sono definite

nell’allegato A al presente provvedimento.

3.2. Le caratteristiche tecniche del sistema informatico sono definite

nell’allegato B al presente provvedimento.

Motivazioni

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972,

l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento ad un intermediario

convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità

telematiche, apposito contrassegno.

3

L’articolo 4 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dal decreto-legge

12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n.

191, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

stabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli

intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a

consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.

Al fine di incrementare i presidi di sicurezza, uniformandoli agli attuali

standard dell’Agenzia delle entrate, è necessario definire la nuova architettura

hardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi

delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che

saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari

convenzionati con l’Agenzia delle entrate per il rilascio dei contrassegni

sostitutivi.

Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate le

caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al

fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti

al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché i

requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli

intermediari e l’Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli alle

specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così da

assicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attività

svolte dagli intermediari. In tale occasione, al fine di riportare in un unico atto la

disciplina di riferimento, le previsioni dei Provvedimenti del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015, vengono

integrate e uniformate nel presente provvedimento che, pertanto, sostituisce

integralmente i precedenti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

4

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante

“Disciplina dell’imposta di bollo”, così come modificato dal decreto-legge 12

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.

191 e dall’articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articoli 3,

4 e 39);

Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla

legge 31 marzo 2005, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per l’università e la

ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere

strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli

adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure

urgenti” (articolo 7, comma 2);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia” (articoli 192 e seguenti);

Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni, recante

“Norme sui passaporti” (articolo 18, comma 1);

5

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante “Modifica della disciplina

in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari” (articolo 2, comma

1, lettera h) e articolo 6, comma 3);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 120473 del 28

giugno 2017 “Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei

tributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, ai

sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, come

sostituito dall’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altro

corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli

Uffici. Modalità e termini di attivazione”;

Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante “Testo unico delle

disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

(articoli 141, 142 e 165 che, dal 1° gennaio 2026, sostituiranno gli articoli 3, 4 e

39 del d.P.R. n. 642 del 1972).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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