Provvedimento Agenzia Entrate del 20.10.2025 (390142/2025)

Prot. n. 390142/2025

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto

conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8

gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati

delle Certificazioni Uniche (CU)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle

Certificazioni Uniche

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23, rubricato

Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscaledel decreto

legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, individua le modalità con le quali i soggetti

incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, “intermediari”),

possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni

Uniche (di seguito, “CU”) dei soggetti dai quali siano stati delegati.

2. Richiesta dei dati

2.1. Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il

servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero delle

Finanze del 31 luglio 1998 (c.d. servizio Entratel), un file contenente la richiesta

dei dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione

del cassetto fiscale (di seguito, “file di richiesta).

2.2. In via sperimentale, dalla data di cui al successivo paragrafo 7.,

l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli intermediari, con le modalità di

cui al successivo paragrafo 4., le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

2.3. Nel file di richiesta sono indicati:

il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta (CAF,

professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione

telematica delle dichiarazioni);

l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle

CU e l’anno di riferimento delle stesse.

2.4. Il file di richiesta è predisposto tramite l’apposito software reso

disponibile dall’Agenzia delle entrate oppure con altri strumenti purché sia

conforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente

provvedimento. Il file così formato è verificato, utilizzando il software di controllo

reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, e successivamente trasmesso.

Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

2.5. I dati di ciascuna CU richiesta sono forniti all’intermediario solo a

fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale

del soggetto titolare della CU sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.

2.6. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati

resi disponibili i dati di cui al paragrafo 1 consultando il proprio cassetto fiscale,

disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di

seguito, area riservata). Il contribuente è informato che è stata effettuata una

richiesta di acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1 anche attraverso una notifica

tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).

2

3. Ricevute

3.1. A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico

assegna allo stesso un identificativo (di seguito, “protocollo telematico) e fornisce

un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.

3.2. Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del

file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute” dell’area riservata, un

file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta,

con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.

4. Disponibilità dei dati

4.1. Per ciascun file di richiesta acquisito è predisposto un file di risposta

contenente i dati delle CU richiesti e relativi alle posizioni che abbiano superato i

controlli di cui al sottoparagrafo 3.2. Il file di risposta è reso disponibile nell’area

riservata entro cinque giorni dalla data della richiesta, nelle modalità dettagliate

nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente provvedimento.

Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

4.2. I file di risposta restano disponibili per dieci giorni dalla data di

pubblicazione in area riservata.

5. Trattamento dei dati personali

5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6,

paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei

dati personali prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e

2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è individuata nella normativa di riferimento

indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,

comma 6-sexies del d.P.R. n. 322 del 1998, nell’articolo 16, comma 1, lettera l),

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della legge 9 agosto 2023, n. 111 e nell’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024.

5.2. L’Agenzia delle entrate e gli intermediari, ciascuno per le proprie

finalità, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. L’Agenzia delle

entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per

questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del

Regolamento.

5.3. I dati personali oggetto di trattamento sono i dati delle CU dei

contribuenti per i quali gli intermediari risultano delegati alla consultazione e al

prelievo nel cassetto fiscale e verranno trattati esclusivamente ai fini degli

adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli

obblighi legali correlati.

5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), i dati sono trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.5. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge

e al Regolamento.

5.6. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è

stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi

dell’articolo 35 del Regolamento.

6. Sicurezza

6.1. L’acquisizione, anche massiva, delle CU dei contribuenti deleganti è

garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,

autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico.

6.2. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati

sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e

della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di

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monitoraggio e analisi periodica degli accessi.

7. Decorrenza

Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate,

verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta

e per l’acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1.

Motivazioni

L’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, recante l’ampliamento del contenuto

conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti

i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è

effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.

Il presente provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3

del medesimo articolo 23, definisce le regole tecniche e amministrative con le quali

gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della

trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche

massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla

consultazione del relativo cassetto fiscale, nell’ottica di una graduale evoluzione

delle modalità di scarico ed in continuità con quanto già avviene nell’accesso alla

dichiarazione precompilata mediante invio di un file contenente uno o più codici

fiscali dei soggetti per i quali si richiede la dichiarazione precompilata.

In via sperimentale, per il primo anno sono messe a disposizione degli

intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.

Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi

sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data di

disponibilità delle nuove funzionalità.

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Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta

regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187, e successive modificazioni, recante

Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti

di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

telematica dei pagamenti”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

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alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante

“Codice dell’amministrazione digitale”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10

giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al

Provvedimento 18 settembre 2008”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29

luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto

fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega

al Governo per la riforma fiscale”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti

tributari.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 20 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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