1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-
novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di
comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per
gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone
Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge
7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.
95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità
regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18
novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni.
1.2. Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo
periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici
che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle
spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di
sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,
istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a
norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità
regionale 2022-2027.
1.3. Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati
anche:
a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi
successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono
solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque,
non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del
6