Provvedimento Agenzia Entrate del 10.12.2025 (563301/2025)

Prot. n. 563301/2025

Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche

emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività

produttive

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Integrazione del Codice unico di progetto nella fattura elettronica

relativa ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività

produttive

1.1. Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso

disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può

integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice

unico di progetto (di seguito, CUP) relativo alla spesa oggetto di incentivo

pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia

stata riportata o sia stata riportata in modo errato.

1.2. Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP,

utilizzando il servizio web di cui al punto 1.1, sono quelle con data operazione

successiva al 31 maggio 2023.

1.3. Mediante il servizio web di cui al punto 1.1, il cessionario/committente

può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al

momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.

1.4. Il servizio web di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dal

cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot.

n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.

1.5. La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota

con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

2. Trattamento dei dati

2.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del

Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del

trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del

Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 5, commi

6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

La suddetta norma prevede che le fatture elettroniche relative

all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività

produttive, devono contenere il CUP riportato nell’atto di concessione o

comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della

richiesta dello stesso.

2.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati.

2.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe

Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a

quanto previsto dal Regolamento.

2

2.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è

riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente

formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

2.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.,

al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

del Regolamento.

2.6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

delle finalità di cui al punto 2.1.

2.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto

(DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni

L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a

partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi

oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in

qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri

soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono

contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato

nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo

ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle

fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il presente

provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP

non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno

specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un

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intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, recante

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” (articolo

11);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

4

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Legge 11 marzo 2014, n. 23, avente ad oggetto “Delega al Governo recante

disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,

recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

novembre 2022 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle

politiche di coesione e della politica agricola comune” (articolo 5, commi 6, 7 e

8);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 0375356 del 2

ottobre 2024 e successive modificazioni, recante “Delega unica agli intermediari

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per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle

entrate-Riscossione”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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