Provvedimento Agenzia Entrate del 09.10.2025 (369141/2025)

Prot. 369141/2025

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.

190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei

confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze

tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo

delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti

soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le

informazioni derivanti dal confronto tra:

a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al

punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni)

emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra

soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi

dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le

Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e

trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo

2 del d.lgs. n. 127 del 2015;

c) i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbero

delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2023.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è

riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla

correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire

elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la

presunta anomalia.

1.2. Dati e informazioni di cui al punto 1.1. contenuti nelle comunicazioni:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs.

n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del

2007 aventi le seguenti nature:

i. imponibili;

ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)

di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi 7 e 8, del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di

dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla

stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni

stesse di cui al successivo punto 5.1.

2

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

contribuente gli elementi e le informazioni

2.1. L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le

informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli

contribuenti comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni

di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area

riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto

fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:

a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per

il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano

delle anomalie;

b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):

i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi

VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni

effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi),

VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui

all’articolo 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti

ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);

ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse

charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la

somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6,

VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;

c) la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del

d.lgs. n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n.

244 del 2007 aventi le seguenti nature:

3

i. attive imponibili;

ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse

charge) di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi

7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972;

d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle

operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge)

che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;

e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice

fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;

f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni

imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti

commerciali online” o “distributori carburanti”;

g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e

codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime

di inversione contabile (reverse charge).

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o

segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla

stessa non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della

trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni

ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze

dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al

punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla

Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

4

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli

elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori

o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,

beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla

commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione

normativa citata.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle

entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia

di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

e successive modificazioni.

6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,

dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da

209 a 213, della l. n. 244 del 2007 e dal d.lgs. n. 127 del 2015 - Trasmissione

telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate

attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d)

e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti

istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici

poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c)

ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).

6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1., l’Agenzia delle

entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero

processo rappresentato nel presente provvedimento. LAgenzia delle entrate si

5

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione

del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

(UE) 2016/679.

6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente

provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie

fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

delle comunicazioni.

6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino

alla definizione di eventuali giudizi.

6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che

la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio

della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative

informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno

dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata

“Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è

possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli

Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono

disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet

istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
6

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della l. n. 190 del 2014 prevede che con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le

modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del

medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di

finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con

le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,

anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal

confronto tra le operazioni IVAtrasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127

del 2015 e ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 e i

dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente

provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli

eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui

all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla

circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i

soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto

di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,

nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del

d.P.R. n. 633 del 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter

del citato d.P.R. n. 600 del 1973.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i

contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle

entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

7

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43/2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

redditi”;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e

successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il

riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e

di imposte dirette”;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,

recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

8

scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale

regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,

recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,

di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,

comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,

recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23

dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta

regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive

modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle

dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,

nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,

avente ad oggetto Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante

Codice dell’amministrazione digitale”;

9

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10

giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi

telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la

protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”;

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori

misure urgenti per la crescita del Paese”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e

successive modificazioni, recante: “Regolamento in materia di emissione,

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2015)”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,

recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

10

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del

28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante “Definizione delle

informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e

dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati

dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,

del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio

della relativa opzione”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del

30 aprile 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel

territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di

Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di

cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle

ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del

28 maggio 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati

come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,

comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 236086 del 4 luglio

2019 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 228685 del

7 settembre 2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.

11

99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30

giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in

tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del

24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni

di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti

tributari”;

Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e successive modificazioni,

recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20

della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 ottobre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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