Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2025 (551770/2025)

Prot. n. 551770

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del

decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva

(UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della

direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole

imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della

comunicazione preventiva

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024

Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166

del 30 dicembre 2024, al punto 7.4, secondo periodo, le parole “Dalla data di

trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data

di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle

entrate”.

2. Testo coordinato

Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti le

informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in

uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché

le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le

predette informazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,

coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche

introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

1. Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti

definizioni:

a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18

febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n.

904/2010;

b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di

attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020,

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime

speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del

5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per

quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;

c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti

nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate

soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione

dell'imposta;

d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria

attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della

presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il

soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da

quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al

regime di franchigia ivi previsto;

2

g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessioni

di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio

dello Stato di stabilimento;

h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totale

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate

nel territorio dello Stato di esenzione;

i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale delle

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel

territorio dell’Unione europea;

j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale

composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso EX

fornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione;

k)

Comunicazione

preventiva:

comunicazione

preventiva,

resa

all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzione

di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati

in modalità autenticata.

1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le

disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni

generali”, Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art.

3, comma 1, lettera c, del citato decreto legislativo.

2. Comunicazione preventiva

2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i

soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una

comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata

all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di

partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.

3

2.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel

territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La

comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva

SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il

soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè

numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio

dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel

periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel

caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di

franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati

distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa,

per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un

intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla

consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

4

3. Trasmissione della comunicazione preventiva

3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 è

consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del

presente provvedimento.

3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque

preclusa ai soggetti stabiliti:

- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile

precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;

- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo

dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della

comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;

- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella

comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo

dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della

comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente,

sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo

Stato.

4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa

4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della

comunicazione preventiva di cui al punto 2 ne è consentita la correzione nel

termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale

termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della

comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

5. Aggiornamento della comunicazione preventiva

5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più

Stati di esenzione effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva

nei seguenti casi:

5

a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto

2.2;

b) quando il soggetto passivo intenda:

- comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati

membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni

preventive;

- comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di

franchigia in uno o più Stati di esenzione.

6. Esclusione

6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto

stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo

numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva

7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la

procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate.

7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia

delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle

informazioni ivi contenute.

7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva,

l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.

7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle

entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della

comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla

data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia

delle entrate decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6

7.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione

ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di

esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di

identificazione EX.

7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni

preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle

ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di

riscontro da parte degli Stati di esenzione.

7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del

soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.

7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente

provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

8. Scambio di informazioni

8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambio

di informazioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva

(UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020.

9. Trattamento dei dati

9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni

previste al punto 2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini della

loro successiva trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.

9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6,

paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,

Regolamento), per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio

dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in

quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva SME-

SS e dalla normativa nazionale di recepimento.

7

9.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare del

trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale,

inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia

delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento e al decreto

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei

dati personali.

9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e

organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire

la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la

conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto

che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente

mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento

per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività

istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte

dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto

dalle direttive europee e dagli accordi internazionali viene eseguita la

valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

comma 4, del Regolamento.

8

Motivazioni

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13

novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del

18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che

intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti

a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per

effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.

In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di

attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice

identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati

membri dell’Unione europea (suffisso EX).

Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di

cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per

l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni

lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla

ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione

finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e

mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio

impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente

ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

460166 del 30 dicembre 2024.

9

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da

ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo

2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato

sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto” (Titolo V-ter);

Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

Direttiva (UE) 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa

al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, “che

modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul

valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e

il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione

amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta

applicazione del regime speciale per le piccole imprese”;

Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della

direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la

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direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole

imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante

modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le

aliquote dell'imposta sul valore aggiunto”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del

30 dicembre 2024, recante “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180

del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio

del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto

riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere

e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.

244.

Roma, 4 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

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