Motivazioni
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13
novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del
18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che
intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti
a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per
effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di
attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice
identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati
membri dell’Unione europea (suffisso EX).
Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di
cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per
l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni
lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla
ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione
finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e
agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in
materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e
mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio
impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente
ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
460166 del 30 dicembre 2024.
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