Ricordiamo che in relazione all’interruzione dell’attività del registratore telematico dei corrispettivi, è previsto che : “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.”.
La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l’Agenzia Entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente con la richiesta di chiarimenti. Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, (…)), periodo che coinciderà al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.
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