Con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica 10 dicembre 2020, n. 14, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Si ricorda che l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta secondo le seguenti modalità:
E' stato chiarito che per l'imposta di bollo assolta con modalità virtuali e con modalità di cui all'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 la sanzione è ridotta a 1/3 qualora il contribuente ne effettui versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La riduzione a 1/3 è pari:
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