Integra la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. e configura il delitto di violenza privata la condotta di chi parcheggia la propria vettura all'interno del cortile condominiale in modo da impedire alle persone di poter liberamente accedere al box auto di loro proprietà, atteso che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, con la sentenza n. 37091 del 30 settembre 2022, definendo del tutto irrilevante la deduzione circa la delibera condominiale. Appare evidente, spiega infatti la Cassazione, come la convinzione circa la sussistenza di un diritto ad usufruire della corte condominiale per parcheggiare la propria vettura si ponga su di un piano ben diverso dalla specifica modalità di parcheggio utilizzata, consistente nell'ostruire sistematicamente l'accesso ad un garage privato, il che rende evidente come appaia del tutto pretestuoso il richiamo all'art. 392 cod. penale.
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