Nell’ambito di un procedimento disciplinare, il diritto dell’incolpato di accedere alla documentazione è disciplinato esclusivamente dalla Legge n. 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 2/2014. Non trovano invece applicazione le norme generali sull’accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 25 della L. n. 241/1990 e all’art. 13 del D.P.R. n. 184/2006 in materia di accesso telematico.
Ne deriva che l’incolpato non può vantare un diritto all’ottenimento della documentazione in formato digitale.
A chiarirlo il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025.
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