Il datore di lavoro risponde per danni causati al lavoratore dal troppo stress subìto in ambiente lavorativo, anche se gli atti che hanno causato la lesione non integrano la fattispecie del mobbing. Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2084 del 19 gennaio 2024.
Al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, precisa ancora la Cassazione, non è necessaria, come ad esempio si richiede nel caso del mobbing, la presenza di un "unificante comportamento vessatorio", ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici.
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