Il contribuente deve provare e documentare la bontà del proprio operato, in particolare per quanto riguarda la natura del costo e alla sua effettiva destinazione alla produzione.
La manifesta e ingiustificata antieconomicità di un'operazione può costituire valido indizio per contestare la veridicità di una fattura o la non inerenza del bene o servizio acquistati all'effettiva attività d'impresa, con la conseguente indetraibilità dell'Iva relativa. Questo il sunto del principio contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 3414 pubblicata il 12 febbraio 2020.
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