In caso di collocazione forzosa in ferie di un lavoratore pubblico, avvenuta allorquando il datore di lavoro non aveva più il potere di imporre il godimento di ferie arretrate, essendo scaduti i termini di differimento previsti dalla disciplina di legge e di contrattazione collettiva, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno per inadempimento, da cumularsi con la retribuzione percepita nel periodo di illegittima sospensione del rapporto di lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; ordinanza, 12-02-2020, n. 3476 - Massima a cura de "Il Foro Italiano".
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