Le operazioni di chirurgia estetica ed i trattamenti di carattere estetico, se hanno lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiamo bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di "cure mediche" o di "prestazioni mediche [alla persona]". Se invece l'intervento risponde a scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni.
Dunque, afferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 27947 del 13 ottobre 2021, ai fini dell'esenzione da IVA l'onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento ed al ristabilimento della salute delle persone, grava a carico del sanitario che esegue le relative prestazioni.
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