In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi di energia elettrica effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).
Spetta, invece, al gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare:
Lo ha affermato la Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza n. 34701 del 16 novembre 2021.
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