Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 5 e 12, 2°, 9° e 10° comma, l. 19 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, sanzionando di riflesso chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie, una coppia formata da due donne), in riferimento agli art. 2, 3, 31, 2° comma, 32, 1° comma, e 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli art. 8 e 14 Cedu.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 23-10-2019, n. 221 - Massima a cura de "Il Foro Italiano".
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