L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato l’elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del del D.Lgs. n. 103/2024.
L'elenco è allegato alla Nota n. 6774 del 17 settembre 2024.
Sono escluse dall'elenco tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
La nuova diffida non potrà essere applicata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, anche nell'ipotesi in cui la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
L'INL ricorda infine che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale. Di conseguenza, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
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