Al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19 l’articolo 3 del Decreto "Agosto" (DL n. 104/2020) riconosce in via eccezionale l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge n. 18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è fruibile per un periodo massimo di quattro mesi ed entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi citati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare del 3 dicembre 2020, riservata agli iscritti, fornisce i primi chiarimenti ai dubbi più ricorrenti sul tema, anche alla luce delle indicazioni operative e di prassi successive al D.L. n. 104/2020 e in raccordo all’esonero introdotto dall’articolo 12 del D.L. n. 137/2020.
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