Con il Messaggio n 2371 del 22 giugno 2021 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'Assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge n. 79/2021 con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, in una fase straordinaria di necessità e urgenza, con una misura immediata e temporanea.
L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso dei requisiti indicati nel messaggio.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:
Dal 1° luglio 2021, spiega l'Istituto, sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
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