Con la Risposta n. 311 del 3 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non può beneficiare del Regime fiscale agevolato dei forfetari (L. 190/2014) il soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia di importo superiore a 30.000 euro, astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, anche nell'ipotesi in cui questa sia esente da imposte in Italia.
L'articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della citata legge n. 190/2014, prevede infatti che non possano avvalersi del Regime dei forfetari "i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".
Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate ad un soggetto residente all'estero, in un Paese Ue, che ha come unico reddito la pensione di vecchiaia importo superiore a 30.000 euro esente da tassazione, e che intendeva aprire una partita Iva in Italia previo trasferimento della residenza fiscale nel nostro Paese.
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