Il servizio reso da una farmacia al cliente finale nell'ambito di un programma di autonalisi, tramite l'elaborazione di un referto analitico accompagnato da un protocollo di consigli nutrizionali personalizzati, e svolto in partnership con un laboratorio, non rientra nell'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo. Di conseguenza, lo stesso va regolarmente assoggettato ad Iva, con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Le medesime considerazioni valgono anche nei rapporti tra il laboratorio e la farmacia, non essendo stato dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi svolte.
Lo ha chiarito l'Agenzia Entrate nella Risposta n. 466 del 21 settembre.
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