Con Risposta n. 149 del 9 giugno l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenuta in corso d’anno, non determina l’immediata decadenza dal regime forfetario.
La perdita del requisito della residenza fiscale comporta infatti la fuoriuscita dal regime agevolato a partire dall’anno successivo all’evento. Conseguentemente, le fatture già emesse nel periodo d’imposta restano valide e non necessitano di correzione.
Il contribuente, quindi, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve "correggere" le fatture già emesse nel corso dell'anno 2024 senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto.
La decadenza, invece, è immediata in presenza di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, soglia oltre la quale il regime forfetario cessa di applicarsi già nell’anno stesso in cui viene superata.
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