Il 28 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte in tema di sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore di contribuenti residenti o aventi sede nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio scorso, chiarendo anche alcuni dubbi relativi alle situazioni di contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità.
Nella stessa giornata l'Agenzia ha inoltre pubblicato una Faq sugli effetti della proroga di versamento per tutti i contribuenti che si avvalgono del “ravvedimento speciale”.
Relativamente alla sospensione dei termini per i versamenti tributari in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 è stato chiesto se, nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie:
L'Agenzia Entrate chiarisce che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del c.d. “Decreto Alluvione”, nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali. Inoltre, per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.
Di conseguenza, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali:
In riferimento ai casi descritti è comunque opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
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