L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le risposte alle domande più frequenti in tema di Concordato preventivo biennale, sia per i contribuenti ISA, che per quelli che aderiscono al Regime forfetario.
In uno dei quesiti viene chiesto di confermare che, nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB, le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata ad imposta sostitutiva.
Nell'ipotesi indicata, precisa l'Agenzia Entrate, è necessario procedere come segue:
Ai fini del rispetto della soglia di 2mila euro (artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, decreto CPB), le Entrate ritengono che occorra tener conto, complessivamente, sia dell’importo della “parte eccedente” (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell’importo del “reddito rettificato” (assoggettato ad imposta ordinaria).
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