Con Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativi alle disposizioni IVA introdotte dal DL n. 146/2021 (Decreto fiscale 2022) ed, in particolare:
In merito alle agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue la Circolare chiarisce che non sono imponibili ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021, nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19. La "non imponibilità" retroattiva, dunque, si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata.
L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità, precisano ancora le Entrate, deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
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