Affinché una società assicurativa non debba versare l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni è necessario che, nell'anno di riferimento per detto acconto, si verifichi la duplice condizione della cessazione dell'attività assicurativa e della conseguente non riscossione di alcun premio assicurativo.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 84 del 31 marzo scorso, esprimendosi in merito all'obbligo per gli assicuratori, stabilito dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 1216/1961, di versare, entro il 16 novembre di ogni anno, l'acconto dell'imposta sui premi ed accessori incassati dovuto per il periodo d'imposta successivo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi