Martedì 15 dicembre 2020

La conservazione delle dichiarazioni fiscali

a cura di: Meli e Associati
PDF
La conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 518, l’Agenzia Entrate aveva fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali, presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.

Si ricorda che le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazioni fiscali (redditi, IVA, IRAP o dei sostituti d’imposta) prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.
La sottoscrizione dell’intermediario precede l’invio telematico e, quindi, non è chiesta dopo la presentazione della dichiarazione. Perciò, la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto d’imposta e non anche dall’intermediario.

Infatti, in merito alla modalità di conservazione, l’Interpello aveva chiarito che:

  1. la dichiarazione trasmessa telematicamente all’Agenzia Entrate può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o pec, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente stesso. A tal proposito già la risposta ad interpello n. 97, pubblicata il 6 dicembre 2018, aveva chiarito che è ammessa la consegna al cliente della dichiarazione in modalità telematica, in luogo della consegna fisica.
  2. le parti, quindi, possono liberamente scegliere tra l’invio tramite mail o pec;
  3. una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può comunque essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D., ma dev’essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Già la Circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, consentiva, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici”. In tal caso il contribuente deve riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta;
  4. se invece il contribuente intende conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, si applicano gli articoli 2 del D.M. 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale e quindi, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione devono rispettare i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, che devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dallo stesso contribuente.

Infine, viene ribadito che, la sottoscrizione del modello da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello stesso che deve essere conservato dal contribuente e che la copia conservata dal soggetto incaricato alla sottoscrizione può non riportare la sottoscrizione del contribuente.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Il nuovo Ravvedimento Tombale 2019-2023: lettera informativa per il cliente

    Il nuovo Ravvedimento Tombale 2019-2023: lettera informativa per il cliente

    Il nuovo ravvedimento speciale introdotto per i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 offre l'opportunità di regolarizzare le annualità d'imposta dal 2019 al 2023, che sono ancora aperte a possibili accertamenti fiscali. 

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • TEST COMMERCIALITÀ ETS

    TEST COMMERCIALITÀ ETS

    Il nuovo regime fiscale per gli ETS: come prepararsi al test di commercialità
    A partire dal 1° gennaio 2026, per la maggior parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), diventerà obbligatorio il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma. È quindi opportuno che ogni ente inizi a prepararsi in anticipo per questa importante novità.
    Il cambiamento principale consiste nell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.

    La data di decorrenza è stata fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le normative fiscali precedenti (es. per ONLUS, APS, ODV).
    Comprendere fin da ora le regole del test è il primo passo per arrivare preparati.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Contratto di comodato gratuito di immobile ad uso abitativo

    Contratto di comodato gratuito di immobile ad uso abitativo

    Il comodato d'uso gratuito è uno strumento giuridico estremamente diffuso in Italia, specialmente in ambito familiare: si pensi al classico caso di un genitore che concede un appartamento al figlio o ad un parente che mette a disposizione una seconda casa. Sebbene si basi sulla fiducia e sulla gratuità, il comodato è un contratto a tutti gli effetti, disciplinato dal Codice Civile, con regole, obblighi e conseguenze fiscali precise che è fondamentale conoscere per evitare spiacevoli sorprese.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS